(Associazione libera fra cittadini senza scopo di lucro)
È costituita Partito-Pirata (in breve PP), Associazione fra Cittadini.
Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, PP promuove studi, ricerche, iniziative culturali, scambi, collaborazione scientifica, artistica e formazione con altre Associazioni, Società ovvero Enti interessati allo studio ed allo sviluppo dei diritti dei
Cittadini con speciale riguardo alla cultura, diritti d'autore, copyright e privacy.
PP è un Ente non commerciale ai sensi del D. Leg. n. 460/97.
PP conta sul contributo scientifico, didattico, artistico e culturale nonché sulla attiva partecipazione dei Soci.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali PP si avvarrà di pubblicazioni, convegni, corsi formativi, premi ed ogni altro strumento ritenuto idoneo, come meglio precisato all’art. 4 del presente Statuto.
PP è indipendente da qualsiasi partito o associazione politica o sindacale.
Partito Pirata ha sede presso la residenza del Presidente in carica.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi pubblici o privati, da donazioni ed eventuali redditi, dai beni acquistati con essi e registrati in inventario.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione:
PP assume ogni iniziativa che, in modo diretto o indiretto, contribuisca a realizzare i fini indicati nei commi precedenti, in proprio e in collaborazione con organismi, Istituzioni e Associazioni Nazionali e Sopranazionali.
In particolare promuove tutti i collegamenti necessari ed opportuni con le varie comunità accademiche Italiane e non, con gli organismi politici e Amministrativi Locali, Nazionali e Sopranazionali, con le Associazioni, le Organizzazioni e le Istituzioni attive nel campo della cultura, ricerca, didattica e politica.
Sono ammissibili in qualità di Soci tutti coloro che sono Cittadini e rispettano le leggi vigenti nei paesi di provenienza e che presentino domanda di ammissione all’Associazione.
La domanda di iscrizione del Socio che si iscriva all’Associazione per la prima volta, è sottoposta ad approvazione insindacabile del Consiglio Direttivo, che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione; ottenuta l’approvazione dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi.
Non appena raggiunta la quota di cento (100) iscritti all'Associazione si provvederà con apposita assemblea a stabilire la gratuità o meno dell'iscrizione e altre sì modalità e importo della stessa.
I Soci esercitano diritti elettorali secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.
I Soci possono accedere agli atti dell’Associazione nel rispetto della L. 676/96.
Organi dell’Associazione sono:
Tutte le cariche di rappresentanza vengono esercitate gratuitamente dai Soci.
L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa qualora questa sia stabilita come da art. 5 ed è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno; è convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere ugualmente convocata in seduta straordinaria entro sessanta giorni dalla richiesta ogni qual volta lo richiedano un terzo del Consiglio Direttivo o due terzi dei Soci ; la richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente e deve indicare esplicitamente i punti che si richiede di mettere all’ordine del giorno.
L’Assemblea si intende validamente convocata con l’invio di comunicazione a tutti gli aventi diritto; tale comunicazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data di convocazione, mediante posta ordinaria, elettronica o fax, deve riportare l’ordine del giorno.
L’Assemblea è legittimamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.
I Soci possono essere rappresentati da altri Soci mediante delega scritta; ogni Socio può essere al più latore di due deleghe.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice a scrutinio palese.
Per le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione, le cui proposte devono essere presentate alla Presidenza entro il mese di marzo di ciascun anno, e comunicate ai Soci insieme alla convocazione dell’Assemblea straordinaria, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie e le proposte di scioglimento dell’Associazione e della conseguente destinazione del patrimonio Sociale, vengono deliberate a scrutinio segreto.
L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; discute e approva la relazione annuale del Presidente nonché ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo ed iscritta all’ordine del giorno.
L’Assemblea provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, all’approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo relative alla scelta dei temi e delle sedi nelle quali si espleta l’attività dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sono pubblicate in specifica area - protetta da password - del sito internet dell’Associazione.
L’Assemblea fissa le quote associative su proposta del Consiglio direttivo e approva annualmente i rendiconti economico e finanziario preventivo e consuntivo redatti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque Soci eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea, attraverso l’espressione di tre preferenze su scheda elettorale.
I membri eletti durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili solo per un secondo mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
a) il Presidente, che rappresenta l’Associazione, convoca bimestrale il Consiglio e lo presiede;
b) il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento;
c) il Segretario, che redige e conserva i verbali delle riunioni del Direttivo;
d) il Tesoriere, che cura la riscossione delle quote Sociali e di ogni altra entrata, amministra il patrimonio dell’Associazione, organizza ed esegue i pagamenti e redige il bilancio annuale.
Qualora siano cessati dal Consiglio almeno tre dei componenti originari – quali che ne siano i motivi – il rinnovo del Consiglio è anticipato rispetto alla sua scadenza naturale e le elezioni debbono svolgersi non oltre sei mesi dalla cessazione del terzo componente.
Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.
Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell’Associazione, deliberando su tutti i rapporti contrattuali che impegnino l’Associazione di fronte a terzi e concertando con il Presidente tutte le nuove iniziative che non fossero state oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea e che in corso di mandato si rendessero necessarie. Il Consiglio può riunirsi tramite il mezzo di telecomunicazione più idoneo.
Le deliberazioni del Consiglio, sono rese pubbliche mediante pubblicazione in area protetta da password del sito dell’Associazione.
L’elettorato attivo è esercitato dai Soci che abbiano anzianità associativa minima di tre anni e, in prima applicazione, dai Soci sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Il Presidente ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, rappresenta l’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo.
Dà corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; firma per conto dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio determinandone l’ordine del giorno; prepara, sentito il Consiglio, una relazione annuale sull’attività dell’Associazione.
In caso di parità nelle votazioni del Consiglio, il voto del Presidente ha valore doppio.
L’elettorato attivo è esercitato dai Soci che abbiano anzianità associativa minima di tre anni e, in prima applicazione, dai Soci sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Il Segretario cura il disbrigo degli atti correnti dell’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Redige ed ha in custodia i verbali degli organi Societari; in collaborazione con il Tesoriere tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Condivide con il Presidente e il Tesoriere la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Tesoriere tiene i conti dell’Associazione, ha l’obbligo di stilare in collaborazione col Segretario il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Redige ed aggiorna l’inventario dei beni dell’Associazione.
Aggiorna altre sì l’elenco dei Soci, notifica eventuali situazioni di morosità agli interessati entro il mese di aprile di ogni anno.
Condivide con il Presidente e il Segretario la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, che durano in carica tre anni. L’elettorato attivo è esercitato dai Soci che abbiano anzianità associativa minima di tre anni e, in prima applicazione, dai Soci sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Il Collegio è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, attraverso l’espressione di tre preferenze.
Esso:
1. esercita funzioni di revisione dei conti, controllando i movimenti contabili e i bilanci consuntivo e preventivo;
2. verifica la consistenza del patrimonio dell’Associazione;
3. garantisce la validità della convocazione dell’Assemblea;
4. esercita funzioni di scrutinio e proclamazione degli eletti alle cariche di rappresentanza dell’Associazione;
5. dirime, con proprio insindacabile giudizio, le controversie concernenti l’interpretazione autentica dello Statuto.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Comitato Scientifico è composto da sei membri, scelti anche tra persone non appartenenti all’Associazione, purché abbiano competenze in materia di ovvero godano di particolari meriti in ambito sociale.
Ciascun Socio esercita i diritti elettorali attivi e passivi.
L’elenco aggiornato di tutti i Soci con l’indicazione della fascia di appartenenza e l’anzianità associativa al momento dell’indizione del voto è reso noto nell’area riservata del sito internet della Associazione.
Le schede vengono scrutinate dal Collegio dei Probiviri alla presenza dei Soci che lo richiedano espressamente, i quali non partecipano in alcun modo alle operazioni di scrutinio.
Redatto il verbale delle elezioni e compilate le liste complete delle preferenze, le schede elettorali vengono sigillate e archiviate.
I risultati delle elezioni vengono tempestivamente comunicati ai Soci mediante pubblicazione nell’area riservata del sito internet della Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.)
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.
In allegato i logo

che verranno utilizzati nelle varie dimensioni a seconda dell'esigenza.
Attualmente le cariche sociali sono cosi assegnate:
presidente Athos Gualazzi
vicepresidente Claudio Brovelli
segretario Alessandro Bottoni
tesoriere Daniele Masini
presidente Comitato scientifico Joanne Maria Pini
L'Assemblea del 08-06-2008 da mandato al Consiglio Direttivo di svolgere le pratiche burocratiche per il riconoscimento della Associazione. Quello che segue è il testo dello Statuto modificato per il riconoscimento e dovrà essere approvato o respinto dalla prossima assemblea.
legenda: sono evidenziate in rosso e in verde le aggiunte e modifiche
Partito-Pirata
(Associazione libera fra cittadini senza scopo di lucro)Associazione di promozione sociale
Statuto
Titolo I
Denominazione e sede
Art. 1. Costituzione e finalità
Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è costituita l' Associazione di promozione sociale denominata “Partito-Pirata” (in breve PP).
Art. 2. Sede
Partito Pirata ha sede in Isera (Trento) Loc. Loppio 1/c
Art. 3. Fondo associativo
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
È fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Titolo II
Finalità
Art. 4. Scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore della tutela legislativa dei cittadini, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire lo studio e la modifica delle leggi nazionali ed internazionali inerenti le materie della cultura, del diritto d'autore e della privacy, nell’intento di una evoluzione legislativa a maggiore tutela dei cittadini e dei loro diritti.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Organizzare incontri, conferenze, letture, seminari sui temi delle problematiche legislative inerenti la cultura, il diritto di autore e la privacy;
- Organizzare corsi di studio e approfondimento della legislazione nazionale ed internazionale in materia di cultura, diritto di autore e privacy;
- Predisporre, realizzare, presentare e proporre, anche in collaborazione con enti, istituti accademici e di ricerca, enti locali, nazionali ed internazionali, progetti legislativi e normativi a maggiore tutela dei cittadini nei settori della cultura, del diritto di autore e della privacy;
- Redigere e pubblicare libri, riviste, periodici e articoli in materia di legislazione sulla cultura, diritto di autore e privacy;
- Realizzare e gestire un sito internet per la diffusione di materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinali in materia e per la pubblicazione e diffusione del bollettino informatico e delle comunicazioni ai soci e alla totalità dei cittadini;
- Istituire servizi di consulenza per la tutela dei soci e dei cittadini in materia di legislazione sulla cultura, sul diritto di autore e sulla privacy;
- partecipare a procedimenti di consultazione di Autorità Pubbliche, Italiane ed Europee;
- collaborare con altre Associazioni ed Enti non profit per il perseguimento condiviso delle finalità di tutela, studio e ricerca oggetto del presente statuto;
- collaborare con enti e organismi, pubblici e privati, per la formulazione e la sottoposizione al legislatore di proposte legislative e regolamentari di maggior tutela degli associati e della cittadinanza.
Titolo III
Soci
Art. 5. Soci
Sono ammissibili in qualità di Soci tutti coloro che rispettano le leggi vigenti nei paesi di provenienza e che condividono gli scopi dell’Associazione. Gli associati garantiscono la partecipazione non temporanea alla vita associativa.
La domanda di iscrizione del Socio è sottoposta ad approvazione insindacabile del Consiglio Direttivo, che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione; ottenuta l’approvazione dal Consiglio Direttivo. l'eventuale rifiuto è appellabile in prima istanza al collegio dei Probiviri e in ultima istanza in assemblea che, per votazione, convalida o meno la decisione del Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso od esclusione. Il recesso dall’Associazione viene comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi ed è appellabile in Assemblea.
Non appena raggiunta la quota di cento (100) iscritti all'Associazione si provvederà con apposita assemblea a stabilire la gratuità o meno dell'iscrizione e altresì modalità e importo della stessa.
I Soci esercitano il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.
I Soci nella domanda d'iscrizione devono dichiarare le proprie generalità.
Sono soci ordinari coloro che chiedono l'iscrizione e soci sostenitori coloro che, oltre alla quota associativa, rilasciano ulteriori contributi associativi.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 6. Organi
Organi dell’Associazione sono:
1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Collegio dei Probiviri
4. Comitato scientifico.
Tutte le cariche sociali vengono esercitate gratuitamente dai Soci.
Art. 7. Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa qualora questa sia stabilita come da art. 5 ed è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, l’assemblea nomina il un proprio Presidente di Assemblea. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno; è convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere ugualmente convocata in seduta straordinaria entro sessanta giorni dalla richiesta ogni qual volta lo richiedano un terzo del Consiglio Direttivo o due terzi dei Soci ; la richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente e deve indicare esplicitamente i punti che si richiede di mettere all’ordine del giorno.
L’Assemblea si intende validamente convocata con l’invio di comunicazione a tutti gli aventi diritto; tale comunicazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data di convocazione, mediante posta ordinaria, elettronica o fax, deve riportare l’ordine del giorno.
L’Assemblea è legittimamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.
I Soci possono essere rappresentati da altri Soci mediante delega scritta; ogni Socio può essere al più latore di due deleghe.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice e a scrutinio palese.
Per le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione, le cui proposte devono essere presentate alla Presidenza entro il mese di marzo di ciascun anno, e comunicate ai Soci insieme alla convocazione dell’Assemblea straordinaria, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie e le proposte di scioglimento dell’Associazione e della conseguente destinazione del patrimonio Sociale, vengono deliberate a scrutinio segreto.
Art. 8. Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; discute e approva la relazione annuale del Presidente nonché ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo ed iscritta all’ordine del giorno.
L’Assemblea provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, all’approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo relative alla scelta dei temi e delle sedi nelle quali si espleta l’attività dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sono pubblicate in specifica area - protetta da password - del sito internet dell’Associazione.
L’Assemblea fissa le quote associative su proposta del Consiglio direttivo e approva annualmente i rendiconti economico e finanziario preventivo e consuntivo redatti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo.
Art. 9. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque Soci eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea, attraverso l’espressione di tre preferenze su scheda elettorale.
I membri eletti durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili solo per un secondo mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
a) il Presidente, che rappresenta l’Associazione, convoca bimestralmente il Consiglio e lo presiede;
b) il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, in caso di impedimento;
c) il Segretario, che redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere, che cura la riscossione delle quote Sociali e di ogni altra entrata, amministra il patrimonio dell’Associazione, organizza ed esegue i pagamenti e redige il bilancio annuale.
Qualora siano cessati dal Consiglio almeno tre dei componenti originari – quali che ne siano i motivi – il rinnovo del Consiglio è anticipato rispetto alla sua scadenza naturale e le elezioni debbono svolgersi non oltre sei mesi dalla cessazione del terzo componente.
Art. 10. Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
1. delibera a proprio insindacabile giudizio sull’ammissione dei Soci e sulla loro esclusione;
2. attua le deliberazioni dell’Assemblea in merito agli indirizzi generali dell’Associazione;
3. pone in essere ogni azione di governo dell’Associazione;
4. convoca l’Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria;
5. redige e approva i bilanci preventivo e consuntivo.
6. attribuisce compiti di consulenza o d’istruttoria a Soci singoli o riuniti in apposite commissioni. Tali compiti vengono espletati in forma gratuita dai Soci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.
Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell’Associazione, deliberando su tutti i rapporti contrattuali che impegnino l’Associazione di fronte a terzi e concertando con il Presidente tutte le nuove iniziative che non fossero state oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea e che in corso di mandato si rendessero necessarie. Il Consiglio può riunirsi tramite il mezzo di telecomunicazione più idoneo. Le deliberazioni del Consiglio, sono rese pubbliche mediante pubblicazione in area protetta da password del sito dell’Associazione.
L’elettorato attivo e passivo è esercitato dai Soci che abbiano anzianità associativa minima di tre anni e, in prima applicazione, dai Soci sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 11. Presidente
Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, rappresenta l’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Dà corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; firma per conto dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio determinandone l’ordine del giorno; prepara, sentito il Consiglio, una relazione annuale sull’attività dell’Associazione.
L’elettorato attivo è esercitato dai Soci che abbiano anzianità associativa minima di tre anni e, in prima applicazione, dai Soci sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 12. Segretario
Il Segretario cura il disbrigo degli atti correnti dell’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Redige ed ha in custodia i verbali degli organi Societari; in collaborazione con il Tesoriere tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Condivide con il Presidente e il Tesoriere la rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 13. Tesoriere
Il Tesoriere tiene i conti dell’Associazione, ha l’obbligo di stilare in collaborazione col Segretario il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Redige ed aggiorna l’inventario dei beni dell’Associazione.
Aggiorna altresì l’elenco dei Soci, notifica eventuali situazioni di morosità agli interessati entro il mese di aprile di ogni anno.
Condivide con il Presidente e il Segretario la rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 14. Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, attraverso l’espressione di tre preferenze.
Esso:
1. esercita funzioni di revisione dei conti, controllando i movimenti contabili e i bilanci consuntivo e preventivo;
2. verifica la consistenza del patrimonio dell’Associazione;
3. garantisce la validità della convocazione dell’Assemblea;
4. esercita funzioni di scrutinio e proclamazione degli eletti alle cariche di rappresentanza dell’Associazione;
5. dirime, con proprio insindacabile giudizio, le controversie concernenti l’interpretazione autentica dello Statuto e le controversie fra i Soci
Art. 15. Il Comitato Scientifico
I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Comitato Scientifico è composto da sei membri, scelti anche tra persone non appartenenti all’Associazione, purché abbiano competenze in materia di ovvero godano di particolari meriti in ambito sociale.
Titolo V
Procedure elettorali
Art. 16. Procedure elettorali
Ciascun Socio esercita i diritti elettorali attivi e passivi.
L’elenco aggiornato di tutti i Soci con l’indicazione della fascia di appartenenza e l’anzianità associativa al momento dell’indizione del voto è reso noto nell’area riservata del sito internet della Associazione.
Le schede vengono scrutinate dal Collegio dei Probiviri alla presenza dei Soci che lo richiedano espressamente, i quali non partecipano in alcun modo alle operazioni di scrutinio.
Redatto il verbale delle elezioni e compilate le liste complete delle preferenze, le schede elettorali vengono sigillate e archiviate.
I risultati delle elezioni vengono tempestivamente comunicati ai Soci mediante pubblicazione nell’area riservata del sito internet della Associazione.
Art.17. Bilancio
L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario.
Titolo VI
Norme finali
Art. 18. Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione di promozione sociale e comunque a fini di utilità sociale.
Art. 19. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
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Commenti
A mio avviso questo Statuto
A mio avviso questo Statuto và bene per una Associazione Culturale ma non per fare un un Partito, di ciò ci vedo solo il nome. Probabilmente questo è dovuto ad una mia personale addivenuta concezione del partito, il quale deve identificare negli scopi e finalità degli obbiettivi concreti da conseguire, diversamente da come molti degli attuali partiti li declamano. Questi scopi associativi mi sembrano più di tipo accademico che di tipo movimentista. Spero di sbagliare e che invece sappiate dare gli imput necessari per risolvere i molti problemi che ci sono comuni.
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