Esposto ThePirateBay

Nel tentativo di aprire un dialogo costruttivo a volte è necessario sottolineare quali sono i diritti cui ci si riferisce. Se è vero che l'autore ha diritto a  vivere, a seconda del valore, del suo lavoro, al pari di qualsiasi altro prestatore d'opera, anche l'utilizzatore finale ha i propri diritti ma fra questi  due soggetti troppo spesso gli intermediari sono quelli che ne traggono maggior beneficio senza merito.
Abbiamo sempre sostenuto che l'editore, la legatoria e l'edicola hanno diritto alla loro mercede aggiungendo valore al contenuto ma quando questo è veicolato a costo zero, come sul web, non hanno motivo di pretendere nulla. Detto questo nel caso specifico dell'esposto presentato  alla nostra Associazione riteniamo che il diritto alla riservatezza sia stato fortemente calpestato permettendo, anche se ciò non fosse avvenuto,  ad un sito posto fuori la giurisdizione italiana di raccogliere dati sensibili dei nostri concittadini, abbiamo chiesto:
1)Che vengano avviate le opportune indagini tese ad appurare se le indagini condotte a carico di ThePirateBay abbiano rispettato i normali criteri  di correttezza previsti dalla legge.
2)Che vengano avviate le opportune indagini tese a stabilire quale sia stato effettivamente il ruolo svolto dalle parti non istituzionali nel corso dell'indagine.
3)Che vengano avviate le opportune indagini tese a determinare se siano stati violati i diritti degli utenti, in particolare il loro diritto alla  riservatezza dei dati personali (privacy) così come già posto dalle citate Associazioni di cui in  narrativa.
4)Che, anche sulla scorta dei documenti allegati o segnalati, venga valutata la conformità dell'esecuzione dei decreti di "sequestro preventivo" dei siti  ThePirateBay.org e colombo-bt.org rispetto ai relativi decreti emessi dai GIP bergamaschi.
5)Se gli evidenti scostamenti dai precisi ordini della Magistratura giudicante rivestano i caratteri dell'illecito penale.
Tutto questo per chiarire che nonostante tutto abbiamo fiducia nella Magistratura e confidiamo che mentre stiamo chiedendo un diverso mercato e una diversa concezione della libertà, grazie alla tecnologia, non vengano  calpestati i diritti o limitata la libertà di cui godiamo, anche in base al principio che "se posso commettere un reato e non lo commetto sono un onesto cittadino  ma se il reato non lo posso commettere perché impedito sono solo un prigioniero.
L'esposto è stato accompagnato dalla relazione dell'ing. Stefano Zanero, laurea cum laude in ingegneria dell'informazione (con focalizzazione in Sicurezza Informatica presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano, ricercatore universitario di ruolo presso lo stesso Dipartimento e docente di Sicurezza delle Applicazioni Informatiche, socio dell'Istitute of Electric and Electronic Engineers di cui è vicepresidente del capitolo italiano della Computer Society nonché socio fondatore e consigliere
di AIPSI (Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica).

TESTO INTEGRALE DELL'ESPOSTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Esposto

I sottoscritti
Athos GUALAZZI, nato a xxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Partito Pirata
(all. 1 atto costitutivo – all. 2 statuto)
Alessandro BOTTONI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxx in qualità di Segretario della Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Partito Pirata
ESPONGONO E PREMETTONO
[Oggetto]
In relazione alle indagini eseguite a carico degli amministratori del sito web “ThePirateBay.org” da parte del Pubblico Ministero dott. Giancarlo Mancusi, di Bergamo (proc. pen. n. 3277/08 RGNR – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo).
[Fatti]
Intendono portare a conoscenza della Magistratura i seguenti fatti.
1)Con decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Bergamo (proc. pen. n. 3277/08 RGNR – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo), il sito ThePirateBay.org veniva sottoposto a “sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
2)Il sito, sottoposto ad indagine e a sequestro preventivo (ThePirateBay.org), viene usato per distribuire file di grandi dimensioni attraverso una rete nota come BitTorrent. Non è noto, agli esponenti, se i file in questione siano o meno legittimamente “veicolati”.
3)Ad ogni modo, ThePirateBay.org non entra mai in contatto con i file che vengono scambiati. Il sito si limita a rendere tecnicamente possibile (nei termini meglio visti) la fornitura dei link di tipo HTML ad altri link di tipo “.torrent” che portano a dei file che risiedono sui PC degli utenti (un'attività nota come “indexing”). I file vengono scambiati dai PC degli utenti tra di loro, senza il benché minimo contributo di altre parti. Il “server” di ThePirateBay viene nuovamente coinvolto solo per aggiornare una tabella di link ai server che dispongono dei file (“tracking”).
4)I materiali elencati da ThePirateBay.org sono, in realtà, automaticamente forniti dagli utenti sotto la loro responsabilità. Il personale tecnico di ThePirateBay non ha modo di sapere se il materiale scambiato è coperto da diritto d'autore. La legge svedese (e, a nostro avviso, anche quella italiana così come discendente da direttiva UE 2000/31/CE) riconosce gli amministratori del sito liberi da ogni responsabilità per ciò che fanno i loro utenti.
Ciò, quanto meno (e nei limiti assai rigorosi), per come recepito dal d.lgs. 70/2003.
5)L'attività di ThePirateBay ha sede in Svezia. A quanto riferito dai media, in Svezia è già stata sottoposta a indagini da parte della Magistratura ed è sempre risultata del tutto legale.
6)D'altro canto, non ci risulta che, in Italia, siano stati rilevati atti individuali di violazione della legge sul diritto d'autore che possano avere autorizzato l'inizio delle attività investigative nel nostro paese. Nessun individuo, per quanto a nostra conoscenza, è stato accusato dagli inquirenti per avere concretamente violato la disciplina sul diritto d'autore usando ThePirateBay, come mezzo o strumento, risultando, invece, meri contatti con il ridetto sito. Le indagini risultano essere iniziate nella ipotesi, assai discutibile, che il semplice accesso al sito ThePirateBay.org rappresentasse una violazione.
7)Per stessa ammissione degli interessati, la Federazione per la Protezione della Musica (FPM) ha sollecitato e partecipato a queste indagini. FPM risulta essere un organismo di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) “specializzata” nella lotta alla “pirateria” musicale. FIMI è la associazione che, in un suo comunicato stampa, sostiene di avere chiesto l'avvio di questa indagine.
8)I soggetti sospettati di attività illecite, cioè le persone fisiche riconducibili a ThePirateBay, non sono mai state informate del procedimento, venendone a conoscenza soltanto con l'esecuzione del “sequestro preventivo” del sito.
9)Gli indagati, pertanto, non hanno potuto nominare un proprio rappresentante e non ha mai potuto avvalersi di un proprio tecnico di fiducia nella esecuzione delle consulenze tecniche se non a “cose fatte”. Non sappiamo se durante le indagini siano state eseguite “attività irripetibili” che avrebbero richiesto la presenza del consulente di parte. Tuttavia, la natura “evanescente” delle informazioni telematiche ci autorizza a pensare che attività di questo tipo debbano aver avuto luogo per forza di cose.
10)Il procedimento è culminato in un decreto di sequestro direttamente ricondubile all'azione (denuncia-querela) di FIMI-FPM, anche nell'individuazione delle azioni da intraprendere (cioè il predetto “sequestro” mediante inibizione del traffico telematico).
11)Il decreto di sequestro prevede, infatti, che vengano inibite tutte le vie di accesso a ThePirateBay.org, presenti e future. L'ordine del GIP (decreto 1° agosto 2008) risulta essere privo di precedenti e decisamente inusuale essendo, tra la altre cose, non riconducibile agli schemi di cui alll'art. 321 c.p.p..
12)Successivamente, il Tribunale per il Riesame di Bergamo, ha annullato il citato decreto osservando, appunto, la non riconducilità dell'ordine del GIP alla figura del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (Ordinanza 24 settembre 2008).
13)Indipendentemente dal citato annullamento, va osservato che il decreto di sequestro prevedeva il semplice blocco del traffico diretto verso ThePirateBay.org. Malgrado ciò, come riferito da esperti del settore (http://www.lastknight.com/2008/08/15/thepiratebay-utenti-intercettati/), per un certo periodo detto blocco è stato trasformato in un “redirect” (deviazione) verso un server di proprietà di Pro Music e localizzato a Londra. Pro Music risulta essere una organizzazione interna a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) che svolge  attività di lotta alla “pirateria” analoghe a quelle svolte da FPM in Italia. FIMI, del resto, fa parte di IFPI a livello internazionale.
14)Qualche giorno dopo l'attuazione del sequestro, alcuni osservatori hanno altresì fatto notare come il sito di Pro Music accogliesse gli ignari visitatori consentendo, pur potenzialmente, di “catturare” tutte le informazioni possibili al loro riguardo. Il che poteva mettere in serio pericolo la riservatezza dei dati personali dei visitatori, comunque ignari (http://www.lastknight.com/2008/08/17/thepiratebay-password-a-rischio/). Ciò appare chiaramente rilevante ai sensi del d-lgs. 196/2003.
15)Subito dopo queste notizie riprese da più parti (e anche oggetto di esposti e informative al Garante per la tutela dei dati personali da parte di Altroconsumo – www.altroconsumo.it – ALCEI – www.alcei.it - e ADUC – www.aduc.it) qualcuno ha modificato il meccanismo di redirezione indirizzando il traffico verso lo stesso PC dell'utente (cioè redirigendo il traffico verso “localhost”). Si noti che sino all'annullamento (v. infra) del sequestro ad opera del Tribunale di Bergamo (riesame), l'operatore mobile H3G ha, però, mantenuto una redirezione alla pagina http://217.144.82.26/pb/ che, pur riportando l'avviso (nella forma di un'immagine) di sequestro, era collocata su un server appartenente a soggetto privato straniero.
16)Subito dopo, FIMI ha iniziato a minacciare gli osservatori esterni di una possibile denuncia per diffamazione e calunnia.
17)Una spiegazione della redirezione (con chiara individuazione anche dei soggetti coinvolti) è apparsa sul quotidiano l'Eco di Bergamo del 19 agosto 2008 (pag. 11 – Città – all. 3) nonché sul sito ADUC (http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=230656).
18)Ne consegue che, sulla scorta delle fonti citati al precedente punto, responsabile della deviazione del traffico (malgrado il diverso ordine del GIP) sarebbe la GdF bergamasca.
19)Sotto il profilo tecnico, risulta ampiamente provata la differenza, non soltanto tecnica, tra blocco-inibizione (quanto indiscutibilmente disposto dal GIP) e “redirect” e quali effetti comporti questa seconda ipotesi rispetto alla prima. A tale proposito, si allega consulenza tecnica a firma ing. Stefano Zanero (all. 4).
20)Considerazioni analoghe a quelle fatte sin qui per il sito ThePirateBay.org valgono anche per il “sequestro” del sito colombo-bt.org, attualmente ancora in vincolo (proc. pen. 10322/08 RGNR – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo).
Tutto ciò esposto e premesso, i sottoscritti chiedono:
1)Che vengano avviate le opportune indagini tese ad appurare se le indagini condotte a carico di ThePirateBay abbiano rispettato i normali criteri di correttezza previsti dalla legge.
2)Che vengano avviate le opportune indagini tese a stabilire quale sia stato effettivamente il ruolo svolto dalle parti non istituzionali nel corso dell'indagine.
3)Che vengano avviate le opportune indagini tese a determinare se siano stati violati i diritti degli utenti, in particolare il loro diritto alla riservatezza dei dati personali (privacy) così come già posto dalle citate Associazioni di cui in narrativa.
4)Che, anche sulla scorta dei documenti allegati o segnalati, venga valutata la conformità dell'esecuzione dei decreti di “sequestro preventivo” dei siti ThePirateBay.org e colombo-bt.org rispetto ai relativi decreti emessi dai GIP bergamaschi.
5)Se gli evidenti sconstamenti dai precisi ordini della Magistratura giudicante rivestano i caratteri dell'illecito penale.
6)Di essere informati dei successivi sviluppi e, in particolare, dell'eventuale richiesta di archiviazione (Art. 408 CPP).


Con osservanza.

Rovereto ../10/2008

            Alessandro Bottoni                                        Athos Gualazzi


    
Allegati:
1)Atto costitutivo Associazione Partito Pirata
2)Statuto Associazione Partito Pirata
1)Eco di Bergamo, 19 agosto 2008 (pag. 11 – Città)
2)Consulenza tecnica a firma ing. Stefano Zanero

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